Consulenze Investimenti



Operatori bancari, o postali, assicuratori e promotori finanziari hanno conquistato la fiducia di numerosi italiani i quali si sono affidati ad esperti nel consigliare il modo migliore per far fruttare il denaro messo da parte.

Accanto a tali professionisti vanno però ricordati anche i consulenti finanziari indipendenti, professionisti che ricoprono un nuovo ruolo, emerso recentemente nel nostro paese.

La figura del consulente finanziario è stata introdotta nel nostro ordinamento nel 2007, con una marcata connotazione d'indipendenza che la distingue da quella del promotore finanziario.

L'indipendent financial adviser è infatti un professionista, come ad esempio un commercialista, che opera nell'esclusivo interesse del proprio cliente, comprendendone le necessità e sulla base di queste indicandogli quali siano i prodotti finanziari più congrui alle proprie esigenze.

Il fatto che il consulente finanziario non proponga solo alcuni specifici prodotti, in virtù dei suoi legami con intermediari come banche o assicurazioni come accade nel caso del promotore, contribuisce ad avvalorarne l'indipendenza.

Un altro aspetto determinante nel profilo professionale è l'assenza di un legame tra l'adesione a prodotti finanziari ed il guadagno dei consulenti, i quali non percepiscono una percentuale relativa agli investimenti operati, bensì viene loro corrisposta una parcella.

In altri termini i consulenti indipendenti hanno interesse a soddisfare nel migliore dei modi i clienti al fine di fidelizzarli e di proseguire la collaborazione e non sono guidati dall'obiettivo di collocare specifici prodotti finanziari essendo svincolati da SIM, banche ed assicurazioni.

Il risparmiatore si rivolge pertanto ad un professionista che, valutando il capitale a disposizione, le eventuali forme d'investimento già esistenti ed il rischio che si ritiene accettabile, indirizza verso gli strumenti finanziari ritenuti migliori.

Un rendiconto periodico sull'andamento degli investimenti consente inoltre ad entrambi, sia al consulente che al cliente, di valutare le scelte compiute e, qualora lo si ritenga necessario, predisporre aggiustamenti in corso d'opera.